VenditePrivate e la BLOCKCHAIN

Abbiamo introdotto la BLOCKCHAIN in VenditePrivate (nel report di fine gara), con l'obiettivo di assicurare:

1) la massima trasparenza sui dati della gara, a beneficio degli offerenti.

2) La stabilità delle aggiudicazioni.

3) Ulteriore indiretto ed automatizzato controllo sull'operato dei propri ausiliari da parte del Giudice.

CHE COS'E' LA BLOCKCHAIN

La blockchain (letteralmente "catena di blocchi") è una struttura dati condivisa e "immutabile". È definita come un registro digitale le cui voci sono raggruppate in "blocchi", concatenati in ordine cronologico, e la cui integrità è garantita dall'uso della crittografia.

La blockchain è considerata un'alternativa (in termini di sicurezza, affidabilità, trasparenza e costi) alle banche dati e ai registri gestiti in maniera centralizzata da autorità riconosciute e regolamentate (pubbliche amministrazioni, banche, assicurazioni, intermediari di pagamento, ecc.).

VenditePrivate E LA BLOCKCHAIN

VenditePrivate adotta questa tecnologia a beneficio del delegato alla vendita/Tribunale e dei partecipanti.

Al termine dell'asta, come previsto dall’art. 23 DM 32/2015, il gestore della vendita deve predisporre un report sull'andamento della gara che il Professionista delegato alla vendita deposita in Tribunale.

Questo report adesso è ANCHE salvato in blockchain in una duplice versione:

- report blockchain “lato PROFESSIONISTA": il report integrale la cui immodificabilità è garantita ANCHE dal salvataggio in blockchain sull'andamento della gara che il Professionista può allegare alla documentazione di gara a beneficio del Tribunale (vedi esempio);

- report blockchain “lato OFFERENTE": al termine dell'asta, Fallco genera un report analitico (con i nomi degli offerenti oscurati), salvato in Blockchain, che viene messo a disposizione di tutti i soggetti che sono stati ammessi alla gara telematica e che riassume lo svolgimento delle operazioni di gara (vedi esempio) così come previsto dagli artt. 20 e 22 del D.M. 32/2015, (il contenuto degli articoli 20 e 22 è in coda alla email).

L'adozione di questa tecnologia nel mondo delle aste giudiziarie telematiche offre la possibilità a tutti gli attori della procedura di verificare in maniera trasparente ed immodificabile lo svolgimento delle operazioni di gara e consente l’immediato decorso dei termini per la proposizione di eventuali reclami o opposizioni, garantendo quindi celere stabilizzazione degli effetti della vendita. Questa implementazione determina altresì indirettamente un automatico monitoraggio delle attività svolta dal referente della vendita, in modo da permettere al giudice un rapido ed immediato riscontro di situazioni di criticità.


ART 20.3 DM 32/2015

In ogni caso, il portale del gestore della vendita telematica assicura l’accesso degli offerenti ai dati contenuti nel documento informatico di cui all’articolo 14, comma 3 , e sostituisce i nominativi degli offerenti con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l’anonimato. Il giudice, il referente della procedura ed il cancelliere possono comunque accedere a tutti i dati contenuti nell’offerta di cui all’articolo 14, comma 2.

ART 22.3 DM 32/2015

Fermo quanto previsto dall’articolo 20, comma 3, i dati contenuti nelle offerte o nelle domande formate su supporto analogico nonché i rilanci e le osservazioni dei partecipanti alle operazioni di vendita comparsi innanzi al giudice o al referente della procedura sono riportati nel portale del gestore della vendita telematica e resi visibili a coloro che partecipano alle operazioni di vendita con modalità telematiche.

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